Art. 4
1. Per gli investimenti di cui all'art. 3, comma 1, finalizzati
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle
strutture sedi di attivita' economiche e produttive interessate dagli
eventi rientranti nella tabella A, nel limite delle somme indicate
nella tabella B, i Commissari delegati, ovvero i soggetti
responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n.
1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti adottati
secondo i criteri e le modalita' di cui al presente articolo.
2. I finanziamenti sono concessi entro i massimali indicati al
comma 5 e sono finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale
ha sede l'attivita' o che costituisce attivita';
b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile
distrutto nel quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita',
costruendo o acquistando una nuova unita' immobiliare in altro sito
della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia
possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti
urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali,
alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui
all'art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di
rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e
impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
3. Per le unita' immobiliari danneggiate i finanziamenti di cui al
comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art.
3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni
relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui
all'art. 5. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali
adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel
computo estimativo della perizia.
4. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei
beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente
evidenziate nella predetta perizia.
5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel
limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati:
a) Per le domande di finanziamento riguardanti:
i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in
altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il
finanziamento e' concesso fino al 50% del limite massimo;
ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati
o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il finanziamento e'
concesso fino all'80% del limite massimo;
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,
etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa
previdenziale e IVA) e' ammissibile a finanziamento nel limite del
10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge,
fermi restando i massimali indicati.
6. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di
contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per
le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo andra'
sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla
concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal
caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore somma pari ai
premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.