Art. 5
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, definiscono, con propri
provvedimenti, le procedure di raccolta, istruttoria e successiva
liquidazione dei finanziamenti di cui agli articoli 3 e 4, anche
mediante la predisposizione di appositi moduli di domanda di
finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,
con le modalita' ritenute piu' opportune.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' determinati
i termini per la presentazione della perizia asseverata e per
l'istruttoria delle domande di finanziamento che comunque deve
concludersi entro i successivi sessanta giorni dal termine di cui al
comma 1.
3. Nella perizia asseverata di cui al comma 1, da redigersi a cura
di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio,
quest'ultimo, sotto la propria personale responsabilita', deve,
almeno:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e
l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo ovvero in
cui ha sede l'attivita' economica e produttiva:
i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso,
indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale,
subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che e'
stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla
data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono
stati conseguiti in sanatoria;
ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio
gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le
misure e/o quantita', compresi quelli comportanti adeguamenti
obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo
metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di
misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della
regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario
della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;
iii. attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita'
delle stesse con i prezzari di cui alla lettera ii), producendo il
computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori
ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in
diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
iv. distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii) che in
quello di cui alla lettera iii) gli interventi ammissibili a
finanziamento da quelli per eventuali interventi gia' eseguiti o da
eseguirsi non ammissibili;
v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge,
ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a
carico del beneficiario;
vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato
legittimo dell'immobile;
c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche
informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con
riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla
data dell'evento ed alla congruita' dei relativi prezzi con
riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove
esistenti;
d) per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessita' di
demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base
dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici
vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o
commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed
idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o
danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti
o elaborati;
e) per le attivita' economiche e produttive, allegare le
dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di
regolarita' dell'attivita' stessa.
4. Oltre agli elementi di cui al presente articolo, la perizia
asseverata deve contenere, in una separata sezione, evidenza e
quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui
all'art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui
agli articoli 3 e 4 al fine di consentirne, con separata
disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra
l'altro:
a) limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata e
destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale
del proprietario o di un terzo, l'indicazione del numero dei vani
catastali interessati;
b) limitatamente alle attivita' economiche e produttive,
l'indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione
dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a
seguito dell'evento calamitoso, nonche' di quelli relativi
all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti
finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito del
medesimo evento calamitoso.
5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sulla base delle perizie
asseverate, provvedono a riconoscere i finanziamenti per gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, ai beneficiari in modo
proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti massimi di cui
agli articoli 3 e 4.