Art. 5 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, definiscono,  con  propri
provvedimenti, le procedure di  raccolta,  istruttoria  e  successiva
liquidazione dei finanziamenti di cui agli  articoli  3  e  4,  anche
mediante  la  predisposizione  di  appositi  moduli  di  domanda   di
finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,
con le modalita' ritenute piu' opportune. 
  2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi'  determinati
i termini  per  la  presentazione  della  perizia  asseverata  e  per
l'istruttoria  delle  domande  di  finanziamento  che  comunque  deve
concludersi entro i successivi sessanta giorni dal termine di cui  al
comma 1. 
  3. Nella perizia asseverata di cui al comma 1, da redigersi a  cura
di un professionista abilitato iscritto  ad  un  ordine  o  collegio,
quest'ultimo,  sotto  la  propria  personale  responsabilita',  deve,
almeno: 
    a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e
l'evento calamitoso; 
    b) relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo ovvero in
cui ha sede l'attivita' economica e produttiva: 
      i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento  calamitoso,
indicandone  l'indirizzo  e  i  dati  catastali   (foglio,   mappale,
subalterno, categoria, intestazione  catastale),  attestando  che  e'
stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla
data dell'evento calamitoso, i  prescritti  titoli  abilitativi  sono
stati conseguiti in sanatoria; 
      ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel  dettaglio
gli interventi da effettuare sulle opere  e  impianti,  indicando  le
misure  e/o  quantita',  compresi  quelli   comportanti   adeguamenti
obbligatori per legge, e stimarne il  costo,  attraverso  un  computo
metrico estimativo nel quale devono  essere  indicate  le  unita'  di
misura ed i  prezzi  unitari  sulla  base  dell'elenco  prezzi  della
regione o, per le voci ivi non presenti,  sulla  base  del  prezzario
della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA; 
      iii. attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita'
delle stesse con i prezzari di cui alla lettera  ii),  producendo  il
computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori
ovvero,  in  caso  di  accertata  incongruita',   rideterminando   in
diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo; 
      iv. distinguere sia nel caso di cui alla  lettera  ii)  che  in
quello  di  cui  alla  lettera  iii)  gli  interventi  ammissibili  a
finanziamento da quelli per eventuali interventi gia' eseguiti  o  da
eseguirsi non ammissibili; 
      v.  distinguere  gli  oneri  per  gli  adeguamenti  di   legge,
ammissibili a finanziamento, dalle  eventuali  migliorie  comunque  a
carico del beneficiario; 
      vi. produrre planimetria catastale,  stato  di  fatto  e  stato
legittimo dell'immobile; 
    c) relativamente ai danni agli impianti,  fornire  le  specifiche
informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con
riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente  alla
data  dell'evento  ed  alla  congruita'  dei  relativi   prezzi   con
riferimento  a  prezzari  ufficiali  utilizzabili  allo  scopo,   ove
esistenti; 
    d) per l'immobile da delocalizzare, attestare  la  necessita'  di
demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso,  sulla  base
dei piani  di  assetto  idrogeologico,  degli  strumenti  urbanistici
vigenti o sulla base di indagini  conoscitive  e  studi  elaborati  o
commissionati dalla pubblica autorita' sui  rischi  idrogeologici  ed
idraulici presenti nell'area su cui insiste  l'immobile  distrutto  o
danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali  atti
o elaborati; 
    e)  per  le  attivita'  economiche  e  produttive,  allegare   le
dichiarazioni  previste  dalla  legge  attestanti  le  condizioni  di
regolarita' dell'attivita' stessa. 
  4. Oltre agli elementi di cui  al  presente  articolo,  la  perizia
asseverata deve  contenere,  in  una  separata  sezione,  evidenza  e
quantificazione dettagliata  dei  danni  diversi  da  quelli  di  cui
all'art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di  cui
agli  articoli  3  e  4  al  fine  di   consentirne,   con   separata
disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra
l'altro: 
    a) limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata e
destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale
del proprietario o di un terzo, l'indicazione  del  numero  dei  vani
catastali interessati; 
    b)  limitatamente  alle  attivita'   economiche   e   produttive,
l'indicazione dei costi relativi al ripristino  o  alla  sostituzione
dei macchinari  e  delle  attrezzature,  danneggiate  o  distrutte  a
seguito  dell'evento   calamitoso,   nonche'   di   quelli   relativi
all'acquisto di scorte di  materie  prime,  semilavorati  e  prodotti
finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito  del
medesimo evento calamitoso. 
  5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sulla base delle  perizie
asseverate,  provvedono  a  riconoscere  i  finanziamenti   per   gli
interventi di cui  all'art.  3,  comma  1,  ai  beneficiari  in  modo
proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti  massimi  di  cui
agli articoli 3 e 4.