IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee ed internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
               del Ministero delle politiche agricole 
                 alimentari, forestali e del turismo 
 
  Visto l'art. 32,  comma  3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive  modificazioni,  il  quale
prevede che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' stabilito  per  ciascuna
specie di animali il numero dei capi che rientra nei  limiti  di  cui
alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della
potenzialita'  produttiva  dei  terreni  e  delle  unita'   foraggere
occorrenti a seconda della specie allevata; 
  Visto l'art. 56, comma 5, terzo  periodo,  del  predetto  TUIR,  il
quale prevede che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  ai  fini  della  determinazione  del  reddito   derivante
dall'allevamento di animali eccedente il limite di  cui  alla  citata
lettera b), sono stabiliti ogni due anni il valore medio del  reddito
agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato
e il coefficiente moltiplicatore  da  applicare  allo  stesso  valore
medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 23,
con il quale e' stato istituito il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e  16
che prevedono l'attribuzione ai  dirigenti  generali  della  gestione
finanziaria, tecnica ed  amministrativa  in  relazione  all'indirizzo
politico amministrativo degli organi di Governo; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97, che ha disposto,  fra  l'altro,  l'assegnazione  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali delle  competenze  in
materia di turismo, con conseguente  cambio  della  denominazione  in
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  67,   recante   organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017,
n. 143; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  20  aprile  2006  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   concernente   la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2005-2006; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  27  maggio  2008  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   concernente   la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2007-2008, che  ha  confermato  i  criteri  stabiliti  dal
citato decreto 20 aprile 2006; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  10  maggio  2010  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   concernente   la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2009-2010, che  ha  confermato  i  criteri  stabiliti  dal
citato decreto 20 aprile 2006; 
  Visto il  decreto  direttoriale  18  dicembre  2014  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   concernente   la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2014-2015, che  ha  confermato  i  criteri  stabiliti  dal
citato decreto 20 aprile 2006; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  15  giugno  2017  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   concernente   la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali  per
il biennio 2016-2017, che  ha  confermato  i  criteri  stabiliti  dal
citato decreto 20 aprile 2006; 
  Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del
reddito  derivante  dall'allevamento  di  animali  per   il   biennio
2018-2019;  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Determinazione del numero dei capi di bestiame 
 
  1. Per il biennio 2018 e 2019, il numero dei capi che  rientra  nei
limiti di cui alla lettera b) del comma  2  dell'art.  32  del  TUIR,
tenuto conto della  potenzialita'  produttiva  dei  terreni  e  delle
unita' foraggere occorrenti  a  seconda  della  specie  allevata,  e'
stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto,
di cui formano parte integrante.