Con  il  presente   provvedimento   si   apportano   modifiche   al
provvedimento della Banca d'Italia «Trasparenza  delle  operazioni  e
dei servizi bancari e finanziari.  Correttezza  delle  relazioni  tra
intermediari  e  clienti»  adottato   il   29   luglio   2009,   come
successivamente modificato. 
  L'intervento  e'  volto   a   dare   attuazione:   alla   direttiva
2015/2366/UE (Payment  Services  Directive,  c.d.  PSD2)  e  al  capo
II-bis, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di trasparenza
dei servizi di pagamento; alle direttive 2014/17/UE (Mortgage  Credit
Directive, c.d. MCD) e 2008/48/CE (Consumer  Credit  Directive,  c.d.
CCD), come modificate dal regolamento  2016/1011/UE,  in  materia  di
informativa  precontrattuale  sugli  indici   di   riferimento   (cd.
Regolamento Benchmark);  agli  orientamenti  dell'Autorita'  bancaria
europea in materia di politiche e  prassi  di  remunerazione  per  il
personale preposto all'offerta dei prodotti bancari  e  per  i  terzi
addetti alla rete di vendita; agli orientamenti del  Joint  Committee
delle Autorita' europee di  vigilanza  in  materia  di  gestione  dei
reclami. Altre  modifiche  sono  operate  alla  luce  dell'esperienza
maturata  dalla  Banca  d'Italia  nell'esercizio  dei  controlli  sul
rispetto della disciplina in materia di tutela della clientela. 
  Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafi 2 e 4; la  sezione
II, paragrafo 2; la sezione VI; la sezione VI-bis, paragrafi 2  e  5;
la sezione VII, paragrafi 2 e 4; la sezione  VIII,  paragrafo  2;  la
sezione X; la sezione XI,  paragrafi  1,  2,  2-bis,  2-quater  e  3;
l'allegato 3. Esse si applicano a partire  dal  1°  luglio  2019,  ad
eccezione: 
    delle  modifiche  alla  sezione  VI,  che  -  per  finalita'   di
coordinamento con la disciplina in materia di conti di pagamento,  di
attuazione della direttiva 2014/92/UE  (Payment  Accounts  Directive,
c.d. PAD) - si applicano a partire dalla data che sara' indicata  con
successivo provvedimento della Banca d'Italia; 
    della modifica alla sezione XI, paragrafo 3, avente ad oggetto  i
tempi massimi  di  risposta  ai  reclami,  che  -  per  finalita'  di
coordinamento con la  disciplina  in  materia  di  presentazione  dei
ricorsi all'Arbitro bancario finanziario - si applica a partire dalla
data che sara' indicata nel provvedimento di adozione delle modifiche
alle disposizioni della Banca d'Italia  sui  sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e  servizi
bancari e finanziari. Fino a tale data, i tempi massimi  di  risposta
restano non superiori a trenta giorni dalla ricezione del reclamo. 
  Le politiche di remunerazione,  rese  conformi  a  quanto  previsto
dalla  sezione  XI,  paragrafo  2-quater,  del   provvedimento   sono
sottoposte, al piu' tardi, all'approvazione dell'assemblea  convocata
per l'approvazione del  bilancio  relativo  all'esercizio  2019.  Gli
intermediari, nei limiti consentiti dai contratti collettivi: 
    applicano le disposizioni  di  cui  alla  sezione  XI,  paragrafo
2-quater, ai contratti individuali che sono stipulati a  partire  dal
1° gennaio 2020; 
    adeguano i contratti individuali in corso  alle  disposizioni  di
cui alla sezione XI, paragrafo 2-quater, tempestivamente e, comunque,
entro il 1° gennaio 2020. 
  I contratti collettivi sono  allineati  al  presente  provvedimento
alla prima occasione utile. 
  In conformita' con quanto previsto  dall'art.  23  della  legge  28
dicembre 2005, n. 262, e dal Regolamento della Banca d'Italia del  24
giugno 2010, le modifiche al provvedimento della Banca  d'Italia  del
29 luglio 2009 sono  state  sottoposte  a  consultazione  pubblica  e
accompagnate da un'analisi di impatto della  regolamentazione  su  un
aspetto specifico (i.e., attuazione degli orientamenti dell'Autorita'
bancaria europea con riferimento  alla  remunerazione  del  personale
coinvolto nell'offerta·di prodotti bancari  all'intera  clientela  al
dettaglio  e  a  quella   degli   intermediari   del   credito).   Il
provvedimento e'  pubblicato  sul  sito  web  della  Banca  d'Italia,
unitamente al  resoconto  della  consultazione  e  alle  osservazioni
pervenute. Il provvedimento sara' altresi' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Per comodita'  di  consultazione,  successivamente  all'entrata  in
vigore, si provvedera' anche a una  complessiva  ripubblicazione  sul
sito internet della Banca d'Italia delle disposizioni in  materia  di
«Trasparenza delle operazioni e dei  servizi  bancari  e  finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti». 
 
    Roma, 19 marzo 2019 
 
                                                Il Governatore: Visco