Art. 2 
 
                Modalita' di trasmissione telematica 
 
  1. Le specifiche tecniche e le modalita'  operative  relative  alla
trasmissione telematica dei dati  di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto sono stabilite con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali, in conformita' con le modalita' previste dal  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015. 
  2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del
presente decreto ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
redditi precompilata sono stabilite con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita  l'Autorita'  garante  per  la
protezione dei dati personali. 
  3. Per le finalita' di cui all'art. 1,  entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Ministero
della difesa rende  disponibili  al  Sistema  tessera  sanitaria  gli
elenchi dei soggetti di cui al medesimo art. 1 del presente decreto.