Art. 2 
 
  1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi  pregressi,
e fatte salve le valutazioni  dell'Autorita'  di  vigilanza  previste
dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo  dell'esercizio  e'
destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi. 
  2. Le fondazioni bancarie possono,  con  atto  motivato  comunicato
all'Autorita' di vigilanza, incrementare la  percentuale  di  cui  al
comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il  patrimonio,
sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale. 
  3. Non e' consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1,
comma 4, se  i  disavanzi  pregressi  non  sono  stati  integralmente
coperti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 marzo 2019 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: Rivera