Art. 3 Assegnazione delle risorse 1. Le somme rivenienti dalle sanzioni applicate ai trasporti pubblici di interesse nazionale di cui all'art. 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme rivenienti dalle sanzioni applicate ai trasporti pubblici di interesse regionale e locale, di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, sono assegnate in modo da garantire che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni riferibili al proprio territorio. 2. L'Autorita' di regolazione dei trasporti, entro il primo trimestre di ogni anno, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le tabelle riassuntive di tutte le sanzioni irrogate nel corso dell'anno precedente, relativamente alle tre modalita' di trasporto passeggeri, per ferrovia, per nave e per autobus, indicando a quale regione sono riferibili le sanzioni applicate ai trasporti pubblici di interesse regionale e locale. 3. Nel caso di sanzione applicata in ambito ferroviario sovraregionale, l'Autorita' di regolazione dei trasporti indica, sulla base delle informazioni fornite da Trenitalia S.p.a., a quale delle regioni interessate deve esserne assegnato il relativo importo.