Art. 3 
 
                     Assegnazione delle risorse 
 
  1. Le  somme  rivenienti  dalle  sanzioni  applicate  ai  trasporti
pubblici di interesse  nazionale  di  cui  all'art.  3,  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  e  successive  modificazioni,
sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  Le
somme rivenienti dalle sanzioni applicate ai  trasporti  pubblici  di
interesse regionale e locale, di cui all'art. 1, comma 2, del  citato
decreto legislativo n. 422  del  1997,  sono  assegnate  in  modo  da
garantire  che  a   ciascuna   regione   sia   trasferito   l'importo
corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento  delle  sanzioni
riferibili al proprio territorio. 
  2.  L'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  entro  il  primo
trimestre di ogni anno, trasmette al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti le tabelle riassuntive di tutte  le  sanzioni  irrogate
nel corso dell'anno precedente, relativamente alle tre  modalita'  di
trasporto passeggeri, per ferrovia, per nave e per autobus, indicando
a quale regione sono riferibili le sanzioni  applicate  ai  trasporti
pubblici di interesse regionale e locale. 
  3.  Nel  caso  di  sanzione   applicata   in   ambito   ferroviario
sovraregionale, l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  indica,
sulla base delle informazioni fornite da Trenitalia S.p.a.,  a  quale
delle regioni interessate deve esserne assegnato il relativo importo.