IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162, «Riordinamento delle  scuole  dirette  a  fini  speciali,  delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari», e, in particolare, l'art. 11, commi 1 e 2; 
  Vista la legge 15 maggio 1997,  n.  127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione  e   di   controllo»,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 95; 
  Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, e, in  particolare,  l'art.
3; 
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e, in particolare,  l'art.
8; 
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di
universita'  e  di  ricerca  scientifica  e   tecnologica»,   e,   in
particolare, l'art. 6, comma 6; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto ministeriale  29  luglio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  1°  settembre   2011,   n.   203,   recante
«Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori
concorsuali, di cui all'art. 15 della  legge  30  dicembre  2010,  n.
240», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale  4  ottobre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del  24  ottobre  2000,  n.  249,  concernente  la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», che ha
soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/1999; 
  Visto il decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  9  luglio  2007,  n.  155,  relativo   alla
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
  Visto il decreto ministeriale 28 novembre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  23  gennaio  2001,  n.  18,  relativo  alla
«Determinazione   delle   classi    delle    lauree    specialistiche
universitarie»; 
  Visto il decreto ministeriale  24  luglio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  21  ottobre  2006,  n.  246,  relativo   al
«Riassetto delle scuole di  specializzazione  di  area  psicologica»,
come modificato dal decreto ministeriale 10  marzo  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2010, n. 151; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute,  4  febbraio
2015,  prot.  n.  68,  recante   il   «Riordino   delle   scuole   di
specializzazione di area sanitaria» in attuazione dell'art. 20, comma
3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art.
15 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, che
ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 1° agosto 2005; 
  Tenuto  conto  che  il  citato  decreto  ministeriale  n.  270/2004
stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di
specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive  europee
o di specifiche norme di legge; 
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  (CUN),  reso
nell'adunanza del 22 febbraio 2018; 
  Acquisito il parere del Ministero della salute, reso con nota prot.
56905 del 26 novembre 2018, richiesto con  nota  prot.  10842  del  4
aprile 2018; 
  Acquisito il parere dell'Ordine  degli  psicologi,  reso  con  nota
prot. 18000168 del 9 aprile 2018, richiesto con nota prot. 10843  del
4 aprile 2018; 
  Considerata la necessita'  di  procedere  ad  una  riduzione  della
durata dei corsi di  formazione  specialistica  di  area  psicologica
presso le scuole di specializzazione universitarie, in analogia  alla
durata minima prevista per i corsi erogati dagli istituti a tal  fine
riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto individua le scuole di  specializzazione  di
area psicologica, il profilo specialistico, gli  obiettivi  formativi
ed i relativi percorsi didattici, di cui all'allegato. 
  2. I regolamenti didattici di Ateneo,  di  cui  all'art.  11  della
legge n.  341/1990,  disciplinano  gli  ordinamenti  didattici  delle
scuole di specializzazione di area psicologica  in  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.