IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e, in particolare, l'art. 11, commi 1 e 2; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 95; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, e, in particolare, l'art. 3; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e, in particolare, l'art. 8; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», e, in particolare, l'art. 6, comma 6; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2011, n. 203, recante «Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», che ha soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/1999; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, relativo alla «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18, relativo alla «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2006, n. 246, relativo al «Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica», come modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2010, n. 151; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, prot. n. 68, recante il «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria» in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 1° agosto 2005; Tenuto conto che il citato decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 22 febbraio 2018; Acquisito il parere del Ministero della salute, reso con nota prot. 56905 del 26 novembre 2018, richiesto con nota prot. 10842 del 4 aprile 2018; Acquisito il parere dell'Ordine degli psicologi, reso con nota prot. 18000168 del 9 aprile 2018, richiesto con nota prot. 10843 del 4 aprile 2018; Considerata la necessita' di procedere ad una riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica di area psicologica presso le scuole di specializzazione universitarie, in analogia alla durata minima prevista per i corsi erogati dagli istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area psicologica, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, di cui all'allegato. 2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica in conformita' alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.