Art. 2 
 
  1. Le scuole di specializzazione di area psicologica afferiscono  a
dipartimenti, o a  strutture  di  raccordo,  di  ambito  psicologico.
L'accesso e' consentito ai  laureati  della  classe  LM-51  -  Laurea
magistrale in psicologia, ai laureati  della  classe  58/S  -  Laurea
specialistica  in   psicologia)   e   ai   laureati   in   Psicologia
dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999.  Per
il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie  di  corsi
di specializzazione compresi nella classe  di  cui  in  allegato,  lo
specialista  in  formazione  deve  acquisire  240  CFU   complessivi,
articolati in quattro anni di corso. 
  2. Per ciascuna tipologia di scuola, in coerenza con  l'ordinamento
di cui al presente decreto, l'organismo accademico  responsabile  del
corso specifichera' il profilo professionale  dello  specialista,  le
sue competenze in psicoterapia e precisera' gli  obiettivi  formativi
ed i relativi percorsi didattici funzionali  al  conseguimento  delle
necessarie conoscenze ed abilita' professionali. 
  3. I CFU di cui al presente  decreto  corrispondono  a  25  ore  di
lavoro/studente. 
  4. Gli obiettivi formativi e i percorsi didattici sono identificati
da attivita' formative indispensabili per conseguire  il  titolo.  Le
attivita'  sono  a  loro  volta  suddivise  in  ambiti  omogenei   di
conoscenze  e  competenze  professionali  identificate   da   settori
scientifico disciplinari.  Le  strutture  responsabili  della  scuola
individuano  e  costruiscono,  per  le  scuole  di   specializzazione
istituite,  specifici  percorsi  formativi  per  la  preparazione  di
ciascuna   tipologia   di   figure   professionali    specialistiche,
utilizzando i settori scientifico disciplinari elencati negli  ambiti
coerenti con il raggiungimento degli obiettivi formativi propri della
singola scuola. 
  5. Le attivita' formative ed i relativi CFU sono cosi' ripartiti: 
    a) attivita' di base a cui sono assegnati fino a 15 CFU; 
    b) attivita' caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 190 CFU; 
    c) attivita' affini, integrative e interdisciplinari a  cui  sono
assegnati fino a 15 CFU; 
    d) attivita' finalizzate alla prova finale a cui  sono  assegnati
fino a 15 CFU; 
    e) altre attivita' a cui sono assegnati fino a 5 CFU. 
  6. Alle attivita' professionalizzanti e' assegnato  almeno  il  70%
dei CFU complessivi dell'intero percorso formativo pari a 168 CFU. 
  7.  Le  attivita'  caratterizzanti  di  cui  alla  lettera  b)  del
precedente comma 5 sono articolate in almeno: 
    a) un ambito denominato tronco comune, identificato  dai  settori
scientifico disciplinari utili  all'apprendimento  di  saperi  comuni
della classe, a cui sono dedicati 30 CFU; 
    b)  un  ambito  denominato  delle  discipline  specifiche   della
tipologia,  identificato  da   uno   o   piu'   settori   scientifico
disciplinari specifici della figura professionale propria  del  corso
di specializzazione, a cui sono assegnati almeno 160 CFU. 
  8. Le attivita' affini, integrative e interdisciplinari comprendono
almeno i tre ambiti specificati nell'ordinamento di cui in  allegato,
identificati  da  settori   scientifico   disciplinari   utili   alle
integrazioni multidisciplinari. 
  9. Le attivita' finalizzate alla prova finale  identificano  i  CFU
specificatamente destinati alla preparazione della tesi di diploma di
specializzazione. 
  10. Le altre attivita' comprendono CFU utili al perfezionamento  di
abilita' linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione. 
  11. Complessivamente  le  attivita'  formative  professionalizzanti
volte alla maturazione di specifiche capacita' professionali mediante
attivita' pratiche e di tirocinio comprendono  almeno  i  tre  quinti
dell'intero corso. Almeno 60 CFU sono dedicati  alla  formazione  che
prevede, oltre a specifici momenti formativi, la  supervisione  delle
psicoterapie  attuate  dagli  allievi   da   parte   di   qualificati
psicoterapeuti. 
  12. Gli ordinamenti didattici delle singole scuole  determinano  la
frazione  dell'impegno  orario  complessivo  riservato  allo   studio
individuale, di norma non superiore al 25%.