Art. 2 1. Le scuole di specializzazione di area psicologica afferiscono a dipartimenti, o a strutture di raccordo, di ambito psicologico. L'accesso e' consentito ai laureati della classe LM-51 - Laurea magistrale in psicologia, ai laureati della classe 58/S - Laurea specialistica in psicologia) e ai laureati in Psicologia dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nella classe di cui in allegato, lo specialista in formazione deve acquisire 240 CFU complessivi, articolati in quattro anni di corso. 2. Per ciascuna tipologia di scuola, in coerenza con l'ordinamento di cui al presente decreto, l'organismo accademico responsabile del corso specifichera' il profilo professionale dello specialista, le sue competenze in psicoterapia e precisera' gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze ed abilita' professionali. 3. I CFU di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro/studente. 4. Gli obiettivi formativi e i percorsi didattici sono identificati da attivita' formative indispensabili per conseguire il titolo. Le attivita' sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di conoscenze e competenze professionali identificate da settori scientifico disciplinari. Le strutture responsabili della scuola individuano e costruiscono, per le scuole di specializzazione istituite, specifici percorsi formativi per la preparazione di ciascuna tipologia di figure professionali specialistiche, utilizzando i settori scientifico disciplinari elencati negli ambiti coerenti con il raggiungimento degli obiettivi formativi propri della singola scuola. 5. Le attivita' formative ed i relativi CFU sono cosi' ripartiti: a) attivita' di base a cui sono assegnati fino a 15 CFU; b) attivita' caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 190 CFU; c) attivita' affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati fino a 15 CFU; d) attivita' finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati fino a 15 CFU; e) altre attivita' a cui sono assegnati fino a 5 CFU. 6. Alle attivita' professionalizzanti e' assegnato almeno il 70% dei CFU complessivi dell'intero percorso formativo pari a 168 CFU. 7. Le attivita' caratterizzanti di cui alla lettera b) del precedente comma 5 sono articolate in almeno: a) un ambito denominato tronco comune, identificato dai settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni della classe, a cui sono dedicati 30 CFU; b) un ambito denominato delle discipline specifiche della tipologia, identificato da uno o piu' settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, a cui sono assegnati almeno 160 CFU. 8. Le attivita' affini, integrative e interdisciplinari comprendono almeno i tre ambiti specificati nell'ordinamento di cui in allegato, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. 9. Le attivita' finalizzate alla prova finale identificano i CFU specificatamente destinati alla preparazione della tesi di diploma di specializzazione. 10. Le altre attivita' comprendono CFU utili al perfezionamento di abilita' linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione. 11. Complessivamente le attivita' formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacita' professionali mediante attivita' pratiche e di tirocinio comprendono almeno i tre quinti dell'intero corso. Almeno 60 CFU sono dedicati alla formazione che prevede, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi da parte di qualificati psicoterapeuti. 12. Gli ordinamenti didattici delle singole scuole determinano la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio individuale, di norma non superiore al 25%.