Art. 3 1. Condizione indispensabile per l'attivazione della scuola e' che essa possa avvalersi di un collegio dei docenti proporzionato al numero di specializzandi iscrivibili. I docenti appartenenti a tale collegio devono possedere una comprovata capacita' di ricerca; l'attivita' didattica svolta nella scuola costituisce adempimento dei loro doveri didattici e rientra nel loro complessivo impegno orario. La scuola deve inoltre disporre di strutture didattiche e operative adeguate alla formazione professionale degli specializzandi e proporzionate al loro numero. 2. La definizione di requisiti di idoneita' e di accreditamento del collegio docente e delle strutture formative e' rinviata ad un successivo decreto. 3. La verifica della qualita' dell'apprendimento degli specializzandi e' affidata a diversi strumenti, quali le prove in itinere, il libretto-diario e la prova finale, basata sulla discussione della tesi di specializzazione, integrate dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti. Per la verifica della formazione specialistica erogata ci si puo' avvalere anche di progress test sulle competenze acquisite dagli specializzandi. Inoltre agli specializzandi potranno essere somministrati questionari di opinione sulle modalita' di formazione specialistica, sui servizi offerti e sulle strutture disponibili.