Art. 3 
 
  1. Condizione indispensabile per l'attivazione della scuola e'  che
essa possa avvalersi di un  collegio  dei  docenti  proporzionato  al
numero di specializzandi iscrivibili. I docenti appartenenti  a  tale
collegio  devono  possedere  una  comprovata  capacita'  di  ricerca;
l'attivita' didattica svolta nella scuola costituisce adempimento dei
loro doveri didattici e rientra nel loro complessivo impegno  orario.
La scuola deve inoltre disporre di strutture didattiche  e  operative
adeguate  alla  formazione  professionale  degli   specializzandi   e
proporzionate al loro numero. 
  2. La definizione di requisiti di idoneita' e di accreditamento del
collegio docente e  delle  strutture  formative  e'  rinviata  ad  un
successivo decreto. 
  3.   La   verifica   della   qualita'   dell'apprendimento    degli
specializzandi e' affidata a diversi strumenti,  quali  le  prove  in
itinere,  il  libretto-diario  e  la  prova  finale,   basata   sulla
discussione  della  tesi   di   specializzazione,   integrate   dalle
valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti.  Per  la  verifica
della formazione specialistica erogata ci si puo' avvalere  anche  di
progress  test  sulle  competenze  acquisite  dagli   specializzandi.
Inoltre agli specializzandi potranno essere somministrati questionari
di opinione sulle modalita' di formazione specialistica, sui  servizi
offerti e sulle strutture disponibili.