Art. 4 
 
  1. Gli ordinamenti didattici delle scuole  di  specializzazione  di
cui all'allegato, attivate presso le universita', sono adeguati  alle
disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla  data  di
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana,   utilizzando   le   relative   procedure    informatizzate
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca nella Banca dati dell'offerta formativa. 
  2.  Le  universita'  assicurano  la  conclusione   dei   corsi   di
specializzazione ed il rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi  gia'  iscritti
al momento dell'adeguamento  del  regolamento  didattico  di  Ateneo,
garantendo la possibilita' di opzione per  il  nuovo  ordinamento  da
parte degli specializzandi iscritti  agli  anni  precedenti  l'ultimo
anno di corso. Sara' cura degli organi accademici rimodulare  in  tal
caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la  completa
acquisizione degli obiettivi formativi previsti. 
  3. Le  universita'  rilasceranno  il  diploma  di  specializzazione
avendo cura di menzionare l'ordinamento seguito dagli specializzandi.