Art. 4 1. Gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di cui all'allegato, attivate presso le universita', sono adeguati alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella Banca dati dell'offerta formativa. 2. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi gia' iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di Ateneo, garantendo la possibilita' di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l'ultimo anno di corso. Sara' cura degli organi accademici rimodulare in tal caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti. 3. Le universita' rilasceranno il diploma di specializzazione avendo cura di menzionare l'ordinamento seguito dagli specializzandi.