Art. 5 Le specializzazioni di cui all'allegato del presente decreto, nonche' quelle in psichiatria e neuropsichiatria infantile, di cui all'allegato del sopra citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, sono abilitanti all'esercizio della psicoterapia, purche' almeno 60 CFU siano dedicati ad attivita' professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti. Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.