Art. 5 
 
  Le specializzazioni  di  cui  all'allegato  del  presente  decreto,
nonche' quelle in psichiatria e neuropsichiatria  infantile,  di  cui
all'allegato del sopra citato decreto del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
salute, 4 febbraio 2015, n. 68, sono abilitanti  all'esercizio  della
psicoterapia, purche' almeno  60  CFU  siano  dedicati  ad  attivita'
professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione
di qualificati psicoterapeuti. 
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di controllo
e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana.