La Commissione parlamentare 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso: 
    che con decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  marzo
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del  25  marzo  2019,
sono stati indetti per il giorno 26 maggio 2019 i  comizi  elettorali
per  l'elezione  dei  membri   del   Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia; 
  Visto: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI
Radiotelevisione  italiana,  societa'  concessionaria  del   servizio
radiotelevisivo  pubblico  (di  seguito  RAI),  e   di   disciplinare
direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge  14  aprile
1975, n. 103; 
    b) quanto alla disciplina delle trasmissioni  radiotelevisive  in
periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge
10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche; 
    c) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modifiche; 
    d)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo  unico
dei servizi media audiovisivi e radiofonici,  approvato  con  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti di indirizzo approvati
dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo
2003; 
    e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, la legge 24  gennaio  1979,  n.  18,  e
successive modifiche; 
    f) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 20 luglio 2004,
n. 215, recante  «Norme  in  materia  di  risoluzione  dei  conflitti
d'interessi»; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
                nei confronti della RAI quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 26 maggio 2019. 
  2. Le disposizioni del  presente  provvedimento  cessano  di  avere
efficacia alla mezzanotte  del  giorno  di  votazione  relativo  alla
consultazione elettorale di cui al comma 1. 
  3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne elettorali di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le  disposizioni   di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative  a  ciascun
tipo di consultazione.