Art. 13 
 
                    Comunicazioni e consultazione 
                          della Commissione 
 
  1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera
nella Gazzetta  Ufficiale,  la  RAI  comunica  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di
massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a)  e
b), pianificate fino alla data del voto. 
  2. La RAI pubblica sul proprio sito web con frequenza quotidiana  e
con modalita' tali da renderli scaricabili, per i  programmi  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c): 
    a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai  soggetti  di
cui all'art. 3, con evidenza dei tempi di parola,  di  notizia  e  di
antenna; 
    b) i temi trattati, i soggetti politici  invitati,  con  evidenza
anche del genere; 
    c) l'ascolto di ciascun programma. 
  3. La RAI pubblica sul proprio sito web il venerdi'  con  frequenza
settimanale e con modalita' tali da renderli scaricabili: 
    a) il calendario settimanale delle trasmissioni di  cui  all'art.
2, comma 1, lettere a), e b) programmate la settimana successiva; 
    b) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai  soggetti  di
cui all'art. 3, con evidenza dei tempi di parola,  di  notizia  e  di
antenna, in forma aggregata e in percentuale, per  tutto  il  periodo
elettorale, dei programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),  b)
e c). 
  4.  Il  presidente  della   Commissione,   sentito   l'Ufficio   di
presidenza, tiene con la RAI i contatti  necessari  per  l'attuazione
della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui  ai
commi precedenti e definendo le questioni  specificamente  menzionate
dalla presente delibera, nonche' le ulteriori  questioni  controverse
che non ritenga di rimettere alla Commissione.