Art. 14 
 
          Responsabilita' del Consiglio di amministrazione 
                   e dell'amministratore delegato 
 
  1. Il Consiglio  di  amministrazione  e  l'amministratore  delegato
della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni  e  dei  criteri  contenuti
nella   presente   delibera,   riferendone    tempestivamente    alla
Commissione. Per le  tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal
direttore competente. 
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione
dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque  significativi
disequilibri nei programmi a contenuto informativo  non  giustificati
da oggettive esigenze informative, la RAI e'  chiamata  a  richiedere
alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti
politici danneggiati. 
  3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce  violazione
degli indirizzi della Commissione ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,
lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.