Art. 2 
 
                 Tipologia della programmazione RAI 
                        in periodo elettorale 
 
  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione
radiotelevisiva della RAI avente ad oggetto le  trasmissioni  di  cui
alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con  le
modalita' indicate di seguito: 
    a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma  1,  della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo'  effettuarsi  mediante  forme  di
contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il
raffronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto ai sensi dell'art. 3 della presente delibera; 
    b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4,  comma  3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita'
di cui all'art. 7; 
    c) l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui
all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e  con  le  modalita'
previste dal successivo art. 4 della presente  delibera,  mediante  i
telegiornali,   i   giornali   radio,   i   notiziari,   i   relativi
approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a
rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita'  sia
ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate
ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  31
luglio 2005, n. 177 (Testo unico  dei  servizi  media  audiovisivi  e
radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 44; 
    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  nazionale
della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di  candidati,
di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili
ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che  ricoprono  o
hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo  anno,  e  non  possono
essere  trattati  temi  di  evidente  rilevanza  elettorale  ne'  che
riguardino vicende o  fatti  personali  di  personaggi  politici.  E'
indispensabile  garantire,  laddove  il  format  della   trasmissione
preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno
di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre
sensibilita'  culturali  in  ossequio  al  principio  non  solo   del
pluralismo,  ma  anche  del  contraddittorio,  della  completezza   e
dell'oggettivita' dell'informazione stessa, garantendo in  ogni  caso
la verifica terza e  puntuale  di  dati  e  informazioni  emersi  dal
confronto. Cio' e' ancor piu' necessario per quelle trasmissioni che,
apparentemente di satira o di varieta', diventano poi  occasione  per
dibattere direttamente o indirettamente temi di attualita'  politica,
senza quelle  tutele  previste  per  trasmissioni  piu'  propriamente
giornalistiche. 
  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in
politica e di garantire, ai sensi dell'art.  1,  comma  2-bis,  della
legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la piu'
ampia ed equilibrata presenza di entrambi  i  sessi.  La  Commissione
vigila  sulla  corretta  applicazione  del   principio   delle   pari
opportunita' di  genere  in  tutte  le  trasmissioni  indicate  nella
presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche  e  televisive
di cui all'art. 5 della presente delibera.