Art. 6 
 
                         Tribune elettorali 
 
  1.  In  riferimento  alle  elezioni  disciplinate  dalla   presente
delibera, la RAI trasmette, preferibilmente prima o dopo i principali
telegiornali  e  notiziari  radiofonici,   evitando   di   norma   la
coincidenza con altri  programmi  a  contenuto  informativo,  tribune
politico-elettorali, televisive e radiofoniche,  ciascuna  di  durata
non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate  con  la  formula
del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e
di norma,  se  possibile,  fra  quattro  partecipanti,  raccomandando
l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze. 
  2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del  termine
per   la   presentazione   delle   candidature,   prende   parte   un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati
all'art. 3, comma 2; i tempi  sono  ripartiti  per  il  70%  in  modo
paritario tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a),  b),
c) e d) e per il 30% tra i soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  2,
lettere a), b) e c), in proporzione alla loro forza parlamentare. 
  3. Le tribune sono trasmesse di norma dalla sede della RAI di Roma. 
  4. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui
al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e
per il quale  la  RAI  puo'  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al
sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  RAI  prevede
appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di
eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi   da   esse
presentati. 
  5.   L'organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni
radiofoniche, nonche' la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono
conformarsi  quanto  piu'  possibile  alle  trasmissioni  televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi. 
  6. Tutte le tribune sono trasmesse  di  regola  in  diretta,  salvo
diverso accordo tra tutti i  partecipanti;  se  sono  registrate,  la
registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda,
e avviene contestualmente per tutti i  soggetti  che  prendono  parte
alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese  in  diretta,
il  conduttore  ha  l'obbligo,  all'inizio  della  trasmissione,   di
dichiarare che si tratta di una registrazione. 
  7. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta'  degli  altri  di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un
accrescimento  del   tempo   loro   spettante.   Nelle   trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza. 
  8. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi  diverse  da
quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col  consenso
di tutti gli aventi diritto e della RAI. 
  9.  Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune  sono
delegate alle direzioni delle  testate  competenti,  che  riferiscono
alla Commissione tutte le volte che lo ritengano necessario o che  ne
viene fatta richiesta. Si  applicano  in  proposito  le  disposizioni
dell'art. 14.