Art. 7 
 
                        Messaggi autogestiti 
 
  1. Dalla data di presentazione delle candidature la  RAI  trasmette
sulle reti nazionali i messaggi politici autogestiti di cui  all'art.
4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'art.  2,  comma
1, lettera b) del presente provvedimento. 
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti  trai  soggetti  di  cui
all'art. 3, comma 3; 
  3.  La  RAI  comunica   all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti  di  cui  al  comma  1,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto,  che  deve  tener  conto
della necessita' di coprire in orari di ottimo ascolto  piu'  di  una
fascia oraria. La comunicazione della  RAI  viene  effettuata  ed  e'
valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 13  della
presente delibera. 
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a
seguito di loro specifica richiesta, che: 
    a) e' presentata alla sede di Roma della RAI entro i sette giorni
successivi allo scadere  dell'ultimo  termine  per  la  presentazione
delle candidature; 
    b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; 
    c)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare  ricorso  a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti
con il  contributo  tecnico  della  RAI  potranno  essere  realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti
dalla RAI nella sua sede di Roma. 
  5. Entro i due giorni successivi al termine  di  cui  al  comma  4,
lettera a), la RAI provvede a ripartire le  richieste  pervenute  nei
contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i
rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto.  Al  sorteggio
saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi
da  riservare  alle  liste  non  ammesse  nel   caso   di   eventuale
accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. 
  6.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non
udenti. 
  7. Per quanto non e' espressamente previsto dal  presente  articolo
si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28.