Art. 8 
 
                    Interviste dei rappresentanti 
                         nazionali di lista 
 
  1.  In  riferimento  alle  elezioni  disciplinate  dalla   presente
delibera, la RAI trasmette interviste della durata unitaria di cinque
minuti. Le interviste, diffuse con modalita'  che  ne  consentano  la
comprensione anche da parte dei non udenti, sono trasmesse tra le ore
22.30 e le ore 23.30, evitando di norma la sovrapposizione oraria con
altri  programmi  delle  reti  generaliste  della  RAI  a   contenuto
specificatamente  informativo.  Qualora  nella  stessa   serata   sia
trasmessa piu' di  una  intervista,  le  trasmissioni  devono  essere
consecutive. 
  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la
RAI trasmette una intervista per ciascuna delle  forze  politiche  di
cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d). 
  3. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni la RAI trasmette un'intervista  per
ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma 3. 
  4. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra  le  parti;  se  sono  registrate,  la  registrazione  e'
effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in  onda.  Qualora  le
trasmissioni  non  siano  riprese  in  diretta,  il   conduttore   ha
l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta
di una registrazione. 
  5. A ciascuna intervista, condotta da un  giornalista  RAI,  prende
parte il rappresentante nazionale della lista, il quale puo' delegare
altre persone anche non candidate. 
  6. L'ordine di trasmissione delle interviste e' determinato in base
al  numero  dei  rappresentanti  di  ciascun  soggetto  politico  nel
Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le
interviste dei soggetti attualmente non rappresentati.  Nei  casi  in
cui non sia possibile applicare  tali  criteri  si  procede  mediante
sorteggio. 
  7. Alle  interviste  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
altresi', in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  previste  dalla
presente delibera.