Art. 9 
 
                        Confronti elettorali 
                dei rappresentanti nazionali di lista 
 
  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di
cui agli articoli precedenti, la  RAI  trasmette,  nelle  ultime  due
settimane precedenti il  voto  e  procedendo  a  ritroso  dall'ultimo
giorno di campagna elettorale,  una  serie  di  confronti  elettorali
riservati ad almeno tre rappresentanti nazionali  di  lista  o  altri
candidati da  essi  delegati  e  dedicati  all'analisi  di  tematiche
incentrate sull'attualita' politica in vista delle elezioni.  Qualora
nella  stessa  serata  sia  trasmesso  piu'  di  un   confronto,   le
trasmissioni devono essere consecutive; l'ordine di trasmissione  dei
confronti  elettorali  e'  determinato  in   base   al   numero   dei
rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento  nazionale
in ordine crescente. Sono trasmesse per primi i confronti  elettorali
dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui  non  sia
possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio. 
  2. Ciascun confronto ha una durata di trenta minuti ed e' trasmesso
tra le ore 21 e le ore 23, possibilmente in date  diverse  da  quelle
delle interviste di cui all'art. 8, in orari non coincidenti. 
  3. Le modalita' di svolgimento  e  l'organizzazione  dei  confronti
elettorali  sono  individuate  dalla  RAI,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dai commi 1 e 2. 
  4.  I  confronti  sono  trasmessi  di  norma  in  diretta  e   sono
organizzati in modo tale da garantire  il  rispetto  di  principi  di
equilibrio, correttezza e parita' di  condizioni  nei  confronti  dei
soggetti intervistati. 
  5. Ai confronti elettorali di cui al presente articolo si applicano
altresi', in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  previste  dalla
presente delibera. Le modalita' applicative sono  definite  ai  sensi
dell'art. 13, comma 4.