IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 242 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
concernente l'individuazione degli  enti  strutturalmente  deficitari
sulla base dell'apposita tabella, da  allegare  al  rendiconto  della
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali  almeno  la  meta'
presentino valori deficitari; 
  Visto l'art. 228, comma 5,  secondo  periodo,  del  citato  decreto
legislativo il quale stabilisce  che  la  tabella  dei  parametri  di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e'  allegata
anche al certificato del rendiconto; 
  Visto l'art. 243 del medesimo decreto  legislativo,  il  quale,  ai
commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali  in
materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti  locali  in
condizioni strutturalmente deficitarie di cui al richiamato art. 242,
gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto della
gestione, gli enti locali che non  hanno  approvato  nei  termini  di
legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonche'  gli
enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per
la durata del risanamento; 
  Visto l'art. 243-bis, comma 8, lettera b), del citato testo  unico,
il quale prevede che i comuni e le province che  fanno  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale  sono  soggetti  ai
controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni
servizi di cui al precedente art. 243, comma 2; 
  Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che
i controlli centrali in materia di  copertura  del  costo  di  taluni
servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e  che  i
tempi e le modalita' per la presentazione ed  il  controllo  di  tale
certificazione   sono   determinati   con   decreto   del    Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  23  aprile  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  105
dell'8 maggio 2018, con il quale  sono  state  fissate  le  modalita'
della certificazione di cui trattasi per l'anno 2017; 
  Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalita'
per l'esercizio finanziario 2018; 
  Valutato  che,  ai   sensi   del   citato   art.   242,   ai   fini
dell'individuazione  degli  enti   strutturalmente   deficitari,   il
rendiconto della gestione  da  considerarsi  e'  quello  relativo  al
penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi,  nel
caso di specie, quello dell'esercizio 2016; 
  Considerato che con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018  -
della cui pubblicazione sul sito  internet  dipartimentale  e'  stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2019
-   sono   stati   approvati   i   parametri   obiettivi   ai    fini
dell'individuazione  degli   enti   in   condizione   strutturalmente
deficitaria per il triennio 2019-2021; 
  Valutato che il triennio di applicazione di tali parametri  decorre
dall'anno  2019  con  riferimento   alla   data   di   scadenza   per
l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per
legge, dei  quali  la  tabella  contenente  i  parametri  costituisce
allegato, e che, pertanto gli stessi trovano applicazione  a  partire
dagli   adempimenti   relativi   al   rendiconto    della    gestione
dell'esercizio  finanziario  2018  e  al   bilancio   di   previsione
dell'esercizio finanziario 2020; 
  Ritenuto, pertanto, che - per effetto del disposto di cui  all'art.
242, comma 2, secondo periodo, del citato  testo  unico,  secondo  il
quale agli enti locali, fino alla fissazione dei nuovi parametri,  si
applicano quelli  vigenti  nell'anno  precedente  -  i  parametri  di
deficitarieta' strutturale vigenti  nell'esercizio  finanziario  2016
sono quelli approvati con il decreto  del  Ministro  dell'interno  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  18
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6  marzo
2013; 
  Valutato che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione
per l'anno 2017 della copertura del costo di gestione dei servizi  di
cui al citato art. 243,  approvati  con  il  richiamato  decreto  del
Ministro dell'interno del 23 aprile 2018,  sono  compatibili  con  la
nuova contabilita' armonizzata  di  cui  al  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni; 
  Ritenuto, per quanto sopra esposto, che  si  possa  procedere  alla
conferma anche per l'esercizio finanziario 2018 della parte tabellare
dei predetti modelli, con aggiornamento della sola parte descrittiva; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 28 marzo 2019, che ha espresso parere favorevole  sul  testo  del
presente decreto; 
  Visti i precedenti decreti in data 5 agosto  1992  ed  in  data  15
marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici  territoriali
del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per  la
dimostrazione del tasso di copertura  dei  costi  di  alcuni  servizi
degli  enti  locali  e  di  irrogazione  delle  sanzioni  di   legge,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale -  n.  193  del  18  agosto  1992  e  Serie
generale n. 80 del 7 aprile 1994; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del  decreto  in  esame
consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti
hanno natura di atto prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Approvazione dei modelli 
 
  1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni  nonche'  per
province, citta' metropolitane e comunita' montane che si trovano  in
condizione di deficitarieta' strutturale ai sensi dell'art.  242  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione,  sulla
base delle  risultanze  contabili  dell'esercizio  finanziario  2018,
della copertura del costo  complessivo  di  gestione  dei  servizi  a
domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti  urbani
e del servizio di acquedotto. 
  2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla  presentazione  della
certificazione del costo dei servizi nel caso in cui  permanga,  alla
data indicata al successivo art. 2, la condizione di  assoggettamento
ai controlli centrali. 
  3. Gli enti locali di cui  all'art.  243,  comma  7,  dello  stesso
decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di
dissesto, sono tenuti alla  presentazione  della  certificazione  per
tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui  all'art.  265,
comma 1, del medesimo decreto. 
  4. I comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno  fatto
ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale
prevista dall'art. 243-bis del predetto decreto  legislativo  n.  267
del 2000 sono tenuti  alla  presentazione  della  certificazione  per
tutto il periodo di durata  del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale.