Art. 2 Modalita' e termini di trasmissione 1. I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, devono essere trasmessi con modalita' telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario, del Responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 12 giugno 2019 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2018.