Art. 2 
 
                 Modalita' e termini di trasmissione 
 
  1. I certificati, anche  se  parzialmente  o  totalmente  negativi,
devono  essere  trasmessi  con  modalita'  telematica,  muniti  della
sottoscrizione,  mediante  apposizione   di   firma   digitale,   del
Segretario, del Responsabile del servizio finanziario  e  dell'Organo
di revisione economico-finanziaria entro il  termine  del  12  giugno
2019  per  la  certificazione  relativa  alle  risultanze   contabili
all'esercizio finanziario 2018.