IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione dell'articolo 3 del  sopracitato  decreto  del  Presidente
della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019  gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto
di massima») e successive modifiche ed  integrazioni,  con  il  quale
sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la
modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e  lungo  termine,
da emettersi tramite asta; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5  maggio  2004  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Vista la circolare  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 5619 del 21  marzo  2016,  riguardante  la  determinazione
delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in
particolare il secondo comma dell'art. 3 con cui e'  stato  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  25
marzo 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati a 34.325 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 29 gennaio e 26 febbraio 2019, con i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro  tranche  dei
certificati di credito del Tesoro con tasso  d'interesse  indicizzato
al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»),  con  godimento  15
gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei  predetti  certificati
di credito del Tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle  premesse,  e'
disposta l'emissione di una quinta tranche dei CCTeu,  con  godimento
15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025 per un ammontare  nominale
complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di  euro  e
un importo massimo di 1.000 milioni di euro. 
  Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti
in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e al 15 luglio  di  ogni
anno. 
  Il tasso di interesse  semestrale  da  corrispondere  sui  predetti
CCTeu sara' determinato sulla base del tasso  annuo  lordo,  pari  al
tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,85%,  e  verra'  calcolato
contando i giorni effettivi del semestre di  riferimento  sulla  base
dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. 
  In  applicazione  dei  suddetti  criteri,  il   tasso   d'interesse
semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di  cui  al  presente
decreto e' pari a 0,811%. 
  Nel caso  in  cui  il  processo  di  determinazione  del  tasso  di
interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi,  la
cedola corrispondente sara' posta pari a zero. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo
all'art. 18 del decreto medesimo.