Art. 3 Obblighi di comunicazione preventiva 1. Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell'elenco degli animali custoditi, in particolare di quelli inclusi nell'allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra' essere comunicata preventivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente alle misure adottate al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2019 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio Il Ministro della salute Grillo