Art. 3 
 
                Obblighi di comunicazione preventiva 
 
  1. Ogni significativa modifica  delle  strutture  di  custodia  e/o
variazione dell'elenco degli animali  custoditi,  in  particolare  di
quelli inclusi nell'allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni,  dovra'  essere  comunicata
preventivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare, unitamente alle misure  adottate  al  fine  di
garantire il rispetto dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 73/2005. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 marzo 2019 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                                Costa 
 
                     Il Ministro delle politiche 
                   agricole alimentari, forestali 
                            e del turismo 
                              Centinaio 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Grillo