IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto l'art. 1 della  suddetta  legge  n.  145  del  2018,  ed,  in
particolare, i commi da 1031 a 1038, che riconoscono ai soggetti  che
acquistano, anche  in  locazione  finanziaria,  ed  immatricolano  in
Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di  categoria
M1 nuovo di fabbrica un contributo, parametrato al numero dei  grammi
di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), corrisposto
dal venditore mediante compensazione col  prezzo  di  acquisto  ed  a
quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del
veicolo medesimo, che, a  loro  volta  lo  recuperano  quale  credito
d'imposta; 
  Visto il comma 1039 del citato art. 1 della legge n. 145 del  2018,
che riconosce una detrazione fiscale per  l'acquisto  e  la  posa  in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica; 
  Visto il comma 1040 dell'art. 1 della legge n. 145  del  2018,  che
dispone che con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  dettata  la  disciplina
applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e  seguenti,  con
particolare riferimento alle procedure di concessione del  contributo
di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039; 
  Visti i commi 1042 e seguenti dell'art. 1 della legge  n.  145  del
2018, che dispongono il pagamento di un'imposta parametrata al numero
di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti  la
soglia di 160 CO2 g/km, a  carico  di  chiunque  acquista,  anche  in
locazione  finanziaria,  e  immatricola  in  Italia  un  veicolo   di
categoria M1 nuovo di fabbrica o immatricola in Italia un veicolo  di
categoria M1, gia' immatricolato in un altro Stato; 
  Visti i commi da 1057 a 1062 dell'art. 1 della  legge  n.  145  del
2018, che riconoscono ai  soggetti  che  nell'anno  2019  acquistano,
anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o  ibrido  nuovo
di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW,  delle  categorie
L1e ed L3e,  e  consegnano  per  la  rottamazione  un  veicolo  delle
medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori,  in  caso
di locazione  finanziaria,  da  almeno  dodici  mesi,  un  contributo
corrisposto  dal  venditore  mediante  compensazione  col  prezzo  di
acquisto ed a quest'ultimo rimborsato dalle  imprese  costruttrici  o
importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta,  lo  recuperano
quale credito d'imposta; 
  Visto il comma 1064 dell'art. 1 della legge n. 145  del  2018,  che
demanda ad un decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la   definizione   della
disciplina applicativa delle disposizioni di  cui  ai  commi  1057  e
seguenti; 
  Visto il comma 1041 dell'art. 1 della suddetta  legge  30  dicembre
2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del  Ministero
dello sviluppo economico un fondo per l'erogazione dei contributi  di
cui al citato comma 1031 con una dotazione di 60 milioni di euro  per
il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 
  Visto altresi' il comma 1063 dell'art. 1 della  medesima  legge  30
dicembre 2018, n. 145, che autorizza la spesa di 10 milioni  di  euro
per l'anno 2019 per la concessione del contributo  di  cui  al  comma
1057; 
  Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica del  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visti gli articoli 47, 54, 82 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni,  recante  il  nuovo  codice
della strada; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4 comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 3  relativo  ai
procedimenti e moduli organizzativi; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
nonche' la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo  illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare  le  procedure  di
recupero nei  casi  di  utilizzo  illegittimo  degli  stessi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti,  tenuti  al  recupero,  entro  i  termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ed, in  particolare,
l'art. 16-ter, inserito dal sopra citato art. 1,  comma  1039,  della
legge n. 145 del 2018; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di  attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria  ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  gennaio  2013,  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre  ruote  e  dei
quadricicli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, come modificato dal  regolamento  (UE)
n. 333/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2014, che definisce i livelli di prestazione in materia di  emissioni
delle  autovetture  nuove  nell'ambito   dell'approccio   comunitario
integrato finalizzato a ridurre  le  emissioni  di  CO2  dei  veicoli
leggeri; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  223,  recante
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva  (UE)
n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  settembre
2015, che prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione; 
  Ritenuta l'opportunita' di consolidare in  un  unico  provvedimento
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  le  disposizioni  necessarie  a  disciplinare  la
concessione e la fruizione dei contributi di cui ai commi 1031 e 1057
e la fruizione della detrazione di cui  al  comma  1039  dell'art.  1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
    a) per veicoli di categoria M1 i veicoli, come definiti al  comma
2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati  al  trasporto
di persone, aventi almeno quattro ruote e al  massimo  otto  posti  a
sedere oltre al sedile del conducente; 
    b) per veicoli  di  categoria  L1e  i  veicoli  a  due  ruote  la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque  sia  il
sistema di propulsione) non supera i 45 km/h, e di  categoria  L3e  i
veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore  (se  si  tratta  di
motore termico) supera  i  50  cc  o  la  cui  velocita'  massima  di
costruzione (qualunque sia il sistema di  propulsione)  supera  i  45
km/h, come definiti al comma 2, lettera a), dell'art. 47 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    c) per veicoli a  due  ruote  elettrici,  i  veicoli  di  cui  al
precedente punto b) dotati di motorizzazione  finalizzata  alla  sola
trazione  di  tipo   elettrico,   con   energia   per   la   trazione
esclusivamente di tipo  elettrico  e  completamente  immagazzinata  a
bordo; 
    d) per veicoli a due ruote ibridi, i veicoli di cui al precedente
punto b) aventi una delle seguenti caratteristiche: 
      1) dotati di almeno una  motorizzazione  elettrica  finalizzata
alla trazione con la presenza a bordo di  un  motogeneratore  termico
volto alla sola generazione di energia  elettrica,  che  integra  una
fonte  di  energia  elettrica  disponibile  a  bordo   (funzionamento
ibrido); 
      2) dotati di almeno una  motorizzazione  elettrica  finalizzata
alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione  di  tipo
termico  volta  direttamente  alla  trazione,  con  possibilita'   di
garantire  il  normale  esercizio  del  veicolo  anche  mediante   il
funzionamento autonomo di una  sola  delle  motorizzazioni  esistenti
(funzionamento ibrido bimodale); 
      3) dotati di almeno una  motorizzazione  elettrica  finalizzata
alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione  di  tipo
termico volta sia  alla  trazione  sia  alla  produzione  di  energia
elettrica, con possibilita' di garantire  il  normale  esercizio  del
veicolo  sia  mediante  il  funzionamento  contemporaneo  delle   due
motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una
sola di queste (funzionamento ibrido multimodale); 
    e) per soggetto gestore si intende il soggetto di cui all'art.  6
cui e' affidata la gestione dei contribuiti tramite la  realizzazione
di un apposito sistema informatico. 
    f) per demolitore o centro di raccolta appositamente  autorizzato
si intende un impianto individuato ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,
lettera p), del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 209.