Art. 2 
 
                         Veicoli agevolabili 
 
  1. Nel limite di spesa delle risorse del Fondo di cui  all'articolo
1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi  al
contributo i veicoli di categoria M1 nuovi  di  fabbrica  acquistati,
anche in locazione  finanziaria,  ed  immatricolati  in  Italia,  nel
periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo  risultante
dal listino prezzi ufficiale della casa  automobilistica  produttrice
inferiore a 50.000 euro IVA esclusa. 
  2. Il contributo e' riconosciuto ai veicoli di cui al comma 1,  che
producono emissioni di anidride carbonica (CO2  )  allo  scarico  non
superiori a 70 g/km. Ai sensi dell'art. 1, comma 1046, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei  grammi
di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo e' relativo
al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al  punto
V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo. 
  3. Nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  l,
comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono  ammessi  al
contributo i  veicoli  a  due  ruote  elettrici  o  ibridi  nuovi  di
fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie  L1e
e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati in
Italia nell'anno 2019.