Art. 3
Contributo per l'acquisto
di un veicolo di categoria M1
1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, qualora si consegni contestualmente per
la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia della medesima
categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i
seguenti contributi:
a) 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 non superiori a 20 g/km;
b) 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
2. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, in assenza della rottamazione di un
veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e
4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) 4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 non superiori a 20 g/km;
b) 1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
3. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere
rispettate le seguenti condizioni:
a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo
consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi,
allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei
familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione
finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici
mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei
predetti familiari;
b) che nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e sia indicata la
misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
4. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 2, nell'atto di
acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in
ragione del contributo statale.
5. Il contributo statale e' corrisposto dal venditore
all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non
e' cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale
importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.