Art. 4
Contributo per l'acquisto di un veicolo
delle categorie L1e e L3e
1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile a due ruote, di cui
all'art. 2, comma 3, qualora si consegni contestualmente per la
rottamazione un veicolo immatricolato in Italia delle medesime
categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari
o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici
mesi, e' riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento del
prezzo d'acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di 3.000
euro.
2. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere
rispettate le seguenti condizioni:
a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo
consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi,
allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo ovvero, in caso
di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da
almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo;
b) nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo
consegnato e' destinato alla rottamazione; deve, inoltre, essere
indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo
statale.
3. Il contributo statale e' corrisposto dal venditore
all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i
successivi. Ai fini di cui al periodo precedente, il credito e'
utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate.