Art. 6
Condizioni e modalita' di accesso e fruizione
1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo
economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui
realizzazione e gestione e' affidata, sulla base di apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo
d'impresa-Invitalia, societa' in house dello stesso Ministero, ai
sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche'
dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e
dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi
costi, in misura non superiore allo 0,5 per cento annuo, sono a
carico delle risorse di cui all'art. 5.
2. I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei
contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e
a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi
compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto,
secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it -
ottenendo, secondo la disponibilita' di risorse, una ricevuta di
registrazione della prenotazione. Entro centottanta giorni dalla
prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando, tra
l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonche' il
codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale di
cui agli articoli 3 e 4, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo
usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere
direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta
di cancellazione per demolizione allo sportello telematico
dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in
circolazione e, ai fini del comma 3, devono essere consegnati dal
venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di
raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con
le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai commi 2, 3 e 4
del presente articolo vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo
economico ad un controllo di completezza e regolarita' della
documentazione.
6. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il
contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.
7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo ricevendo dallo
stesso la documentazione di cui ai commi 8 e 9.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve
essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del
veicolo nuovo;
b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del
relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione
rilasciata dalla societa' di leasing sul veicolo concesso in
locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in
locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla
fattura di acquisto.
9. Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato
ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 1, fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa
la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici
conservano altresi' copia della seguente documentazione, trasmessa
dal venditore:
a) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
b) certificato di cancellazione dalla circolazione per
demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358;
c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del
veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, nell'ipotesi di
cui all'art. 3, comma 1;
d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del
demolitore.
10. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 4, comma 4, successivamente
all'avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal
giorno 10 del mese successivo a quello in cui e' stata confermata
l'operazione ai sensi del comma 2, nei limiti dell'importo spettante,
pena lo scarto del modello F24. A tal fine, il Ministero dello
sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il
giorno 5 di ciascun mese, con modalita' telematiche definite
d'intesa, i dati delle imprese costruttrici o importatrici
beneficiarie del credito d'imposta, con i relativi codici fiscali e
importi, sulla base delle operazioni confermate nel mese precedente
ai sensi del comma 2, nonche' le eventuali variazioni e revoche.