Art. 8 
 
                    Revoca del credito d'imposta 
 
  1. In caso di accertata indebita fruizione totale  o  parziale  del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto  delle  condizioni
previste, e' disposta la revoca del credito d'imposta concesso  e  si
procede contestualmente al recupero dello stesso, ai sensi  dell'art.
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.  73,  fatte  salve  le
eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo. 
  2. Ai fini di cui al comma precedente, entro il 31 marzo di ciascun
anno, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero  dello  sviluppo
economico,  con  modalita'  telematiche  definite  d'intesa,  i  dati
analitici dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione nell'anno
precedente.