Art. 8
Revoca del credito d'imposta
1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni
previste, e' disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si
procede contestualmente al recupero dello stesso, ai sensi dell'art.
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le
eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.
2. Ai fini di cui al comma precedente, entro il 31 marzo di ciascun
anno, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello sviluppo
economico, con modalita' telematiche definite d'intesa, i dati
analitici dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione nell'anno
precedente.