Art. 9 
 
Detrazioni  fiscali  per  l'acquisto  e   la   posa   in   opera   di
  infrastrutture  di  ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad  energia
  elettrica 
 
  1.  Per  fruire  della  detrazione,  di  cui  all'art.  16-ter  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, inserito dall'art. 1,  comma  1039,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i pagamenti sono effettuati dai
contribuenti, sia soggetti passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche sia soggetti passivi dell'imposta sul  reddito  delle
societa', con bonifico bancario o postale, ovvero con  altri  sistemi
di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Il pagamento, ai sensi del periodo precedente,  non  e'
richiesto per i versamenti da effettuare, con modalita' obbligate, in
favore di pubbliche amministrazioni.  Il  contribuente  e'  tenuto  a
conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici  finanziari,  le
fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea
documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. 
  2. Ai fini del riconoscimento della detrazione di cui  all'art.  1,
comma 1039, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  per  la  parte
relativa alla detrazione dei  costi  iniziali  per  la  richiesta  di
potenza addizionale, il valore in Kw  della  potenza  addizionale  e'
arrotondato al numero intero piu' vicino. 
  3. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.