IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                 PER GLI AFFARI INTERNI TERRITORIALI 
                     DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
                     DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale  propria  (IMU),
di cui all'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI),  di  cui  all'art.  1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla
rata scadente successivamente al 21 agosto  2017,  per  i  fabbricati
ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco  Ameno,
colpiti  dagli  eventi  sismici  verificatisi  il  21   agosto   2017
nell'Isola  d'Ischia,  purche'  distrutti  od  oggetto  di  ordinanze
sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, in  quanto
inagibili  totalmente  o  parzialmente,  e   fino   alla   definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi,  ed  in  ogni  caso
fino all'anno di imposta 2018; 
  Visto l'art. 32  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
che per gli stessi fabbricati proroga l'esenzione  IMU  e  TASI  fino
all'anno d'imposta 2020; 
  Visti i precedenti decreti del 2 marzo  e  del  21  dicembre  2018,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2018  e  n.  5
del 7 gennaio 2019, con i quali sono stati  disposti  i  rimborsi  ai
Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di  Lacco  Ameno  del  minor
gettito dell'IMU e della TASI, riferiti, rispettivamente, al  secondo
semestre  2017  e  all'anno  2018,  derivanti  dall'esenzione  per  i
fabbricati  ubicati  nelle  zone   colpite   dagli   eventi   sismici
verificatisi il 21 agosto 2017; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 32, comma 2, con  decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, si devono stabilire i criteri e le modalita' per il  rimborso
ai comuni  interessati  del  minor  gettito  connesso  alla  predetta
esenzione, nel limite massimo complessivo di 1,43  milioni  di  euro,
per l'anno 2019; 
  Ritenuto di procedere al predetto rimborso sulla base  della  stima
dei  minori  gettiti  fiscali,  per  l'anno  2019,  predisposta   dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 28 marzo 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di  Lacco  Ameno
  del minor gettito dell'IMU e della TASI,  riferito  all'anno  2019,
  derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili  ubicati  nelle
  zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. 
 
  In attuazione delle disposizioni di cui all'art.  2,  comma  5-ter,
del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  cosi'  come
modificato dall'art. 32, comma  1,  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130, il rimborso del minor gettito derivante  dall'esenzione
dall'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  cui  all'art.  13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal  tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma  639,  della  legge  27
dicembre  2013,   n.   147,   a   decorrere   dalla   rata   scadente
successivamente al 21 agosto  2017,  per  i  fabbricati  ubicati  nei
comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno colpiti dagli
eventi sismici verificatisi il 21 agosto  2017  nell'isola  d'Ischia,
purche' distrutti od oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero,
adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente  o
parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o  agibilita'  dei
fabbricati stessi, ed in ogni caso fino all'anno di imposta 2020,  e'
attribuito per l'anno 2019 nella misura indicata nell'allegato 1).