Art. 2 1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unita'. 2. Nell'ambito della quota indicata al comma 1, sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata al comma 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. 4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. 5. E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.