Art. 2 
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale  e
di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari  entro  una  quota  di
12.850 unita'. 
  2. Nell'ambito della quota indicata al comma  1,  sono  ammessi  in
Italia 500 cittadini stranieri non comunitari  residenti  all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
  3. E' inoltre consentito l'ingresso in  Italia,  nell'ambito  della
quota indicata al comma 1,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non
stagionale e  di  lavoro  autonomo,  di  100  lavoratori  di  origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in
linea  diretta  di  ascendenza,  residenti  in  Argentina,   Uruguay,
Venezuela e Brasile. 
  4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
    a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
    b)  3.500  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio   e/o
formazione professionale; 
    c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea. 
  5. E' inoltre autorizzata,  nell'ambito  della  quota  indicata  al
comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro  autonomo
di: 
    a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale; 
    b) 100  permessi  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.