Art. 3 
 
  1.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro
autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2,  comma  1,  di
2.400 cittadini non  comunitari  residenti  all'estero,  appartenenti
alle seguenti categorie: 
    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da  fonti  lecite,
nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; 
    b) liberi professionisti  che  intendono  esercitare  professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da
pubbliche amministrazioni; 
    c)  titolari  di  cariche  societarie  di  amministrazione  e  di
controllo espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    d) artisti di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in
presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.