Art. 4 
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono
ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei
settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non  comunitari
residenti all'estero entro una quota di 18.000 unita'. 
  2. La quota indicata al comma 1 del presente  articolo  riguarda  i
lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   cittadini   di
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea  (Repubblica  di  Corea),
Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava
di Macedonia, Filippine,  Gambia,  Ghana,  Giappone,  India,  Kosovo,
Mali,  Marocco,  Mauritius,  Moldova,  Montenegro,  Niger,   Nigeria,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. 
  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' riservata una quota di 2.000 unita' per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei Paesi indicati  al  comma  2,  che  abbiano
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro  subordinato  stagionale
almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali  il  datore
di lavoro presenti richiesta di nulla  osta  pluriennale  per  lavoro
subordinato stagionale.