Art. 5 I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono: a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art. 4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.