Art. 2
Destinatari
I destinatari del presente provvedimento sono:
a) le banche;
b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
c) gli istituti di pagamento (IP);
d) le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati
alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro
Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in
Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
f) Poste Italiane S.p.a.
2. I destinatati di cui al comma precedente, lettera e), assolvono
agli obblighi di comunicazione alla UIF attraverso il punto di
contatto centrale.