Art. 4
Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette
1. Le operazioni oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 3
fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle complessive
valutazioni sul carattere sospetto dell'operativita' dei clienti
effettuate dai destinatari di cui all'art. 2, anche con l'ausilio di
procedure di selezione automatica.
2. La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione
dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo n. 231/2007 quando l'operazione stessa: a) non presenti
collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano
desumere una complessiva operativita' sospetta, ovvero b) non sia
effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e
finanziamento da terrorismo.
3. L'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera
dall'invio della comunicazione oggettiva sull'operazione ai sensi
dell'art. 3.