Art. 5
Contenuto e modalita' di inoltro
delle comunicazioni oggettive
1. Le comunicazioni oggettive di cui all'art. 3 del presente
provvedimento contengono:
a) i dati identificativi della comunicazione, in cui sono
riportate le informazioni sulla comunicazione e il segnalante;
b) gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle
operazioni, sui soggetti, sul rapporti, e in particolare: la data,
l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto
operativo in cui e' stata disposta; il numero del rapporto
continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo, nonche' gli ulteriori dati
indicati nell'allegato al presente provvedimento.
2. Lo schema per l'invio delle comunicazioni oggettive e le
modalita' di aggregazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1
sono indicati nell'allegato al presente provvedimento.
3. I destinatari trasmettono le comunicazioni oggettive in via
telematica in formato XML, attraverso la rete Internet, tramite il
portale Infostat-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema
di segnalazione on line.
4. Le modalita' per l'adesione al sistema di comunicazioni on line
e per l'inoltro delle comunicazioni oggettive, nonche' gli elementi
informativi richiesti sono indicati nelle istruzioni operative
pubblicate sul sito internet dell'Unita' di informazione finanziaria
(infra, istruzioni operative).
5. Le modalita' di invio della comunicazione negativa e
dell'attestazione di cui all'art. 3, commi 4 e 5, sono indicate nelle
istruzioni operative.