Art. 6
Termini di inoltro delle comunicazioni oggettive
1. Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il
quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di
riferimento.
2. Nel caso di integrazione o rettifiche dei dati confluiti in
comunicazioni sia effettuate, i destinatati procedono senza ritardo a
una, comunicazione sostitutiva secondo le modalita' indicate nelle
istruzioni operative.