Art. 7
Rapporti con la UIF
1. La trasmissione alla UIF delle comunicazioni oggettive e'
effettuata dal responsabile della funzione antiriciclaggio; per i
destinatari tenuti a designare un punto di contatto centrale la
trasmissione avviene a cura del responsabile del medesimo punto di
contatto. Restano ferme le competenze del responsabile delle
segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni ai
sensi dell'art. 4.
2. Il responsabile della funzione antiriciclaggio verifica il
corretto funzionamento del sistema informativo per l'adempimento
degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive e rappresenta
l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla
trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di
eventuali informazioni.
3. Il responsabile della funzione antiriciclaggio puo' abilitare,
sotto la propria responsabilita', altri soggetti persone fisiche
all'inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive.