Art. 2 1. Le modifiche relative alle variazioni saranno pubblicate, a spese degli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, seconda parte, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in linea con le disposizioni della determinazione AIFA 24 maggio 2018, n. 821, utilizzando i template pubblicati nel portale AIFA. Gli stessi sono tenuti ad inviare all'Agenzia comunicazione dell'avvenuta pubblicazione e il testo degli stampati se modificati. Sono escluse dall'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le variazioni rientranti nell'applicazione di cui all'art. 5 della determina DG/1496/2016.