Art. 2 
 
  1. Le modifiche relative  alle  variazioni  saranno  pubblicate,  a
spese degli interessati, nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, seconda parte, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di
scadenza dei termini previsti dal regolamento  (CE)  n.  1234/2008  e
successive modifiche ed integrazioni, in linea  con  le  disposizioni
della determinazione AIFA 24  maggio  2018,  n.  821,  utilizzando  i
template pubblicati nel portale  AIFA.  Gli  stessi  sono  tenuti  ad
inviare all'Agenzia comunicazione dell'avvenuta  pubblicazione  e  il
testo degli stampati se  modificati.  Sono  escluse  dall'obbligo  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  le
variazioni rientranti  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5  della
determina DG/1496/2016.