Art. 3 
 
  1. Ai fini della presentazione delle domande, il richiedente dovra'
fornire tutti i documenti previsti dal regolamento (CE) n.  1234/2008
e successive modifiche ed integrazioni e,  qualora  l'amministrazione
sia gia' in possesso di quanto previsto,  indicarne  gli  estremi  ai
fini della ricerca. Per le sole  domande  di  variazione  di  tipo  I
presentate  secondo  procedura  nazionale,  rimane  obbligatoria   la
trasmissione dei dati tecnici secondo quanto pubblicato  nel  portale
AIFA.