Art. 3 1. Ai fini della presentazione delle domande, il richiedente dovra' fornire tutti i documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modifiche ed integrazioni e, qualora l'amministrazione sia gia' in possesso di quanto previsto, indicarne gli estremi ai fini della ricerca. Per le sole domande di variazione di tipo I presentate secondo procedura nazionale, rimane obbligatoria la trasmissione dei dati tecnici secondo quanto pubblicato nel portale AIFA.