Art. 2 Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione. 1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale dipendente di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento. 2. Il personale del Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1 e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012, n. 4499 e del 13 dicembre 2013, n. 5475, per far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, fermi restando i previsti obblighi di rendicontazione. 3. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione della Repubblica del Mozambico, con le modalita' di cui al comma 4, di attrezzature e beni facenti parte dell'Emergency medical team (EMT 2) inviato ai sensi del comma 2 dell'art. 1. 4. Alla donazione dei beni di cui al comma 3 alla Repubblica del Mozambico si provvede per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Mozambico, previa sottoscrizione di apposito verbale da parte del responsabile del team del Dipartimento della protezione civile e delle autorita' locali competenti. 5. Al reintegro delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del presente provvedimento.