Art. 2 
 
 
Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni
  ed attrezzature finalizzate  al  soccorso  ed  all'assistenza  alla
  popolazione. 
 
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  utilizza,  in  via
d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative  gia'  stipulate  al
fine di garantire idonea copertura al personale dipendente di cui  al
comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento. 
  2. Il personale del Dipartimento della protezione civile di cui  al
comma 1 e' autorizzato, ove necessario, ad  utilizzare  la  carta  di
credito  dipartimentale,  ai  sensi  dell'art.  28  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del  22  novembre  2010  e  dei
decreti del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  del  12
settembre 2012, n. 4499 e del 13 dicembre  2013,  n.  5475,  per  far
fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di  beni  e
servizi, anche in assenza della prescritta previa autorizzazione  del
Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,  fermi  restando  i
previsti obblighi di rendicontazione. 
  3. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita', dell'attivita' di assistenza  alla  popolazione  colpita
dall'evento  calamitoso  di  cui  in  premessa,  e'  autorizzata   la
donazione,  in  favore  della  popolazione   della   Repubblica   del
Mozambico, con le modalita' di cui al comma 4, di attrezzature e beni
facenti parte dell'Emergency medical team (EMT 2)  inviato  ai  sensi
del comma 2 dell'art. 1. 
  4. Alla donazione dei beni di cui al comma 3  alla  Repubblica  del
Mozambico si provvede per  il  tramite  dell'Ambasciata  d'Italia  in
Mozambico, previa sottoscrizione di apposito  verbale  da  parte  del
responsabile del team del  Dipartimento  della  protezione  civile  e
delle autorita' locali competenti. 
  5. Al reintegro delle attrezzature e dei beni oggetto di  donazione
si provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.  4  del  presente
provvedimento.