Art. 3 
 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per l'espletamento  degli  interventi  previsti  dalla  presente
ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e'  autorizzato  a
derogare,  ove  necessario,  nel  rispetto  dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria,
alle seguenti disposizioni: 
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo
comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40,
41, 42 e 119; 
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre
2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; 
    decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,
art. 14; 
    leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle  attivita'
previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  ad
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
e successive modificazioni ed integrazioni.