IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto l'art. 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, il comma 504, a mente del quale con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai
requisiti ed agli standard minimi di qualita' con particolare
riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per
l'esercizio dell'attivita' enoturistica;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'»;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato decreto-legge n.
86/2018 le materie afferenti il turismo sono state trasferite dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Considerata l'importanza delle origini e delle potenzialita' del
turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di
offrire diverse opportunita' vantaggiose per la crescita del Paese;
Considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta
vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del
territorio;
Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza
nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere
l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identita' e
di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del
territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi
relativamente ai requisiti e standard minimi di qualita' per lo
svolgimento dell'attivita' enoturistica;
Acquisita in data 7 marzo 2019 l'intesa in sede Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito
ai requisiti e agli standard minimi di qualita', con particolare
riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per
l'esercizio dell'attivita' enoturistica, ai sensi dell'art. l, comma
504 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020».
2. L'attivita' enoturistica, di cui all'art. 1, comma 502 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' considerata attivita' agricola
connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile
ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al
medesimo art. 2135 del codice civile.
3. Coerentemente con la definizione di «enoturismo» di cui all'art.
1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate
attivita' enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le
attivita' formative ed informative rivolte alle produzioni
vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare
riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si
svolge l'attivita', quali, a titolo esemplificativo, le visite
guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le
visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla
coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attivita'
vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere
didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e
dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attivita' di
degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole
aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali
prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche
manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti
e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2.