Art. 2
Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di
qualita' per lo svolgimento dell'attivita' enoturistica.
1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere
igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente,
si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli
operatori che svolgono attivita' enoturistiche:
1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre
giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i
giorni prefestivi e festivi;
2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente
informatici;
3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i
dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di
apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
4) sito o pagina web aziendale;
5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
6) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti
stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano;
7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla
zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare
riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in
ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche,
artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e'
svolta l'attivita' enoturistica;
8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza
e per la tipologia di attivita' in concreto svolte dall'operatore
enoturistico;
9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche
sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra
il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti
dell'azienda ed i collaboratori esterni;
10) l'attivita' di degustazione del vino all'interno delle
cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale,
purche' non siano alterate le proprieta' organolettiche del prodotto;
11) svolgimento delle attivita' di degustazione e
commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate
competenze e formazione, compreso tra:
a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;
b) dipendenti dell'azienda;
c) collaboratori esterni.
2. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato
alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi
preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti
per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei
requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e
prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione
in cui e' svolta l'attivita' enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di
montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione
regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali
presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, della regione in cui e' svolta l'attivita' enoturistica.
Dall'attivita' di degustazione sono in ogni caso escluse le attivita'
che prefigurano un servizio di ristorazione.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni
piu' rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con
gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le
aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei
requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di
promuovere il miglioramento della qualita' dei servizi offerti. Le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione
con i comuni che ricevono la Segnalazione certificata di inizio
attivita', possono altresi' istituire, provvedendo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
elenchi regionali degli operatori che svolgono attivita'
enoturistiche.
4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa
vigente, le regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di
controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui
al presente decreto.
5. Alle aziende agricole che svolgono attivita' di degustazione, di
fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalita' se
intraprendono anche l'attivita' enoturistica, continueranno ad
applicarsi altresi' le disposizioni regionali nelle relative materie.