Art. 3 
 
 
                                Logo 
 
  1. Il  Ministero  con  apposito  decreto  puo'  istituire  un  logo
identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo  di  cui
potranno   beneficiare   i   soggetti   che   svolgono    l'attivita'
enoturistica.