Art. 2 
 
 
            Attivita' autorizzate e norme di riferimento 
 
  1. L'American Bureau of Shipping, nell'ambito  delle  attivita'  di
ispezione e  controllo  del  naviglio  nazionale  non  soggetto  alle
convenzioni internazionali per le quali e' autorizzato, garantisce le
seguenti tipologie  di  attivita',  con  le  relative  operazioni  di
certificazione: 
    a)  operazioni  o  funzioni  attinenti  all'accertamento  ed   al
controllo delle condizioni di navigabilita'; 
    b) assegnazione della linea di massimo carico; 
    c) stazzatura delle navi; 
    d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare; 
    e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo; 
    f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e  per  l'esercizio
della navigazione; 
    g) tutte le altre attivita' concernenti  il  ruolo  di  organismo
tecnico autorizzato  richiamate  nella  normativa  di  riferimento  e
relative agli impianti, alle  dotazioni  e  agli  equipaggiamenti  di
bordo. 
  2. Nello svolgimento delle attivita' di ispezione e  controllo  per
le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione  delle
convenzioni  internazionali  l'American   Bureau   of   Shipping   fa
riferimento alla seguente normativa nazionale: 
    2.1 per le attivita' di cui ai punti a), b), d), e) ed f): 
      legge 5 giugno 1962, n.  616  «Sicurezza  della  navigazione  e
della vita umana in mare»; 
      decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
«Approvazione del regolamento per la sicurezza  della  navigazione  e
della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni; 
    2.2 per l'attivita' di cui al punto b): 
      legge 5 giugno 1962, n.  616  «Sicurezza  della  navigazione  e
della vita umana in mare»; 
      decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967,  n.  579
«Regolamento per l'assegnazione della linea di  massimo  carico  alle
navi mercantili»; 
    2.3 per l'attivita' di cui al punto c): 
      legge 29 giugno 1913, n. 796 «relativa  alla  stazzatura  delle
navi»; 
      decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916,  n.  202  «Regolamento
per la stazzatura delle navi»; 
      decreto  ministeriale  25  luglio  1918  «Istruzioni   per   la
stazzatura delle navi e galleggianti»; 
      decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988
«Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore  o
nell'interponte superiore delle navi da carico». 
  3. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita'  da
pesca, l'American Bureau of Shipping  fa  riferimento  alla  seguente
normativa nazionale: 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,  n.  435
«Approvazione del regolamento per la sicurezza  della  navigazione  e
della vita umana  in  mare»  (Titolo  V)  e  successive  modifiche  o
integrazioni; 
    decreto legislativo 18 dicembre 1999, n.  541  «Attuazione  delle
direttive  97/70/CE  e  1999/19/CE  sull'istituzione  del  regime  di
sicurezza armonizzato per le navi da  pesca  di  lunghezza  uguale  o
superiore a 24 metri»; 
    decreto 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di  sicurezza  per  le
navi abilitate alla pesca costiera», come modificato dal  decreto  26
luglio 2004, n. 231. 
  4. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita'  da
diporto, l'American Bureau of Shipping fa riferimento  alla  seguente
normativa nazionale: 
    decreto  ministeriale  4  aprile  2005,  n.  95  «Regolamento  di
sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche»; 
    decreto ministeriale 29  luglio  2008,  n.  146  «Regolamento  di
attuazione del codice della nautica da diporto». 
  5. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita'  da
passeggeri adibite a  navigazione  nazionale,  l'American  Bureau  of
Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale: 
    decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.  45  «Attuazione  della
direttiva  98/18/CE  relativa  alle  disposizioni  e  alle  norme  di
sicurezza per le navi da passeggeri adibite  a  viaggi  nazionali»  e
successive modifiche o integrazioni.