Art. 3 
 
 
                         Condizioni generali 
 
  1. La presente autorizzazione e' revocata di diritto con  il  venir
meno per l'American Bureau of Shipping dell'autorizzazione  ai  sensi
del decreto legislativo 14 giugno 2011,  n.  104  per  i  servizi  di
certificazione statutaria delle navi registrate in Italia  rientranti
nel  campo  di   applicazione   delle   convenzioni   internazionali,
richiamata in premessa. 
  2. L'American Bureau of Shipping  mantiene  aggiornata  la  propria
esperienza e conoscenza per quanto concerne le  implicazioni  che  le
caratteristiche della flotta nazionale  comportano  sull'applicazione
della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato. 
  3.  L'American  Bureau  of  Shipping  fornisce   supporto   tecnico
specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito
nazionale con sede a Genova. 
  4. L'American Bureau of  Shipping  assicura  la  disponibilita'  di
unita'  operative  con  personale  tecnico   esclusivo   qualificato,
nell'ambito  dell'area  territoriale  di  competenza  di   tutte   le
Direzioni marittime, per  l'esecuzione  delle  visite  relative  alle
attivita' di cui all'art. 3, secondo  la  distribuzione  territoriale
proposta nelle note citate in premessa al presente decreto. 
  5. L'American Bureau of Shipping si  impegna  a  non  intraprendere
attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse.