Art. 3 Condizioni generali 1. La presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir meno per l'American Bureau of Shipping dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, richiamata in premessa. 2. L'American Bureau of Shipping mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato. 3. L'American Bureau of Shipping fornisce supporto tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale con sede a Genova. 4. L'American Bureau of Shipping assicura la disponibilita' di unita' operative con personale tecnico esclusivo qualificato, nell'ambito dell'area territoriale di competenza di tutte le Direzioni marittime, per l'esecuzione delle visite relative alle attivita' di cui all'art. 3, secondo la distribuzione territoriale proposta nelle note citate in premessa al presente decreto. 5. L'American Bureau of Shipping si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse.